Sicurezza

Se la guardia giurata commette un reato, ne risponde anche il security manager?

Se una guardia giurata commette un reato mentre è in servizio, il security manager dell'istituto può finire a giudizio insieme a lei. La legge lo mette in una posizione di garanzia: ecco fin dove arriva la sua responsabilità, e quando può liberarsene.

09/05/2024 24 visualizzazioni 6 min lettura Sicurezza
Se la guardia giurata commette un reato, ne risponde anche il security manager?

Negli istituti di vigilanza privata più grandi e attivi su territori ampi, la legge non lascia la security all'improvvisazione: pretende una figura qualificata. Ma una volta che quella figura esiste, quanto pesa la sua firma? La domanda più scomoda è una sola: se una guardia giurata commette un reato mentre è in servizio, chi la coordina può finire a giudizio insieme a lei?

A rispondere è l'Avv. Paolo Furlan, CTO di San Giorgio Formazione, che ha affrontato il tema in un'intervista pubblicata su Vigilanza Privata Online. La sintesi, come vedremo, è meno rassicurante di quanto molti si aspetterebbero.

Una figura che nasce da un obbligo di legge

Il punto di partenza è normativo. L'Allegato B del D.M. 269/2010 stabilisce che, negli istituti di vigilanza che operano con livello dimensionale 4 e ambiti territoriali 4 e 5, almeno uno tra il titolare della licenza, l'institore e il direttore tecnico debba possedere il profilo professionale previsto dalla UNI 10459. In altre parole, deve assumere il profilo e le funzioni del professionista della security per conto dell'azienda, quello che nel linguaggio corrente chiamiamo security manager.

Chi ricopre uno di questi ruoli, spiega Furlan, si carica di responsabilità a 360 gradi. Vale la pena chiarire subito il perimetro: qui si parla del professionista della security in ambito vigilanza privata, non del security manager aziendale tradizionale, dove entra invece in gioco il D.Lgs. 231/2001.

Tre responsabilità sulle stesse spalle

C'è anzitutto una responsabilità contrattuale di natura civilistica, quella che discende dagli obblighi, generali e specifici, previsti dal contratto di lavoro con l'istituto. C'è poi una responsabilità verso l'autorità di pubblica sicurezza: il professionista della security è titolare di un'autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 8 del TULPS, e questo lo vincola alle prescrizioni imposte dalla P.S. In caso di "abuso della persona autorizzata", le conseguenze arrivano fino alla sospensione o addirittura alla revoca del titolo. Infine c'è la responsabilità penale, che può derivare dalla violazione degli obblighi contenuti nelle leggi di pubblica sicurezza e che ha natura di reati contravvenzionali.

Il nodo: si può rispondere per il reato di un altro?

Qui si arriva al passaggio più controverso. Il titolare di licenza ex art. 134, l'institore o il direttore tecnico possono rispondere penalmente di un reato commesso da una guardia giurata dipendente?

A prima vista sembrerebbe di no. L'art. 27 della Costituzione stabilisce che la responsabilità penale è personale, e il primo comma dell'art. 40 del codice penale ricorda che nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se l'evento dannoso o pericoloso da cui dipende l'esistenza del reato non è conseguenza della sua azione od omissione. Letta così, la norma parrebbe chiudere il discorso: ognuno risponde solo di ciò che fa in prima persona.

Ma esiste la posizione di garanzia

Ed è qui che tutto si ribalta. Perché lo stesso art. 40, al comma immediatamente successivo, dispone che "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo". È il cosiddetto reato omissivo improprio, o reato commissivo mediante omissione: può essere attribuito a un "soggetto garante" che non ha compiuto un'azione legittimamente pretesa, e che avrebbe evitato il reato commesso dal terzo su cui grava la sua posizione di garanzia.

Attenzione, però: questa responsabilità scatta solo se il soggetto ha un vero obbligo giuridico di impedire l'evento, obbligo che deve trovare fonte in contratti, leggi, regolamenti o ordini dell'autorità.

E il security manager, osserva Furlan, in quella posizione ci sta eccome. Si trova in una posizione di controllo sulle guardie giurate dell'istituto che gli deriva sia dalla funzione contrattuale aziendale, sia dal regolamento dell'istituto approvato dal Questore. La conseguenza è netta: potrà sempre essere chiamato a rispondere penalmente del reato commesso in servizio dalle guardie soggette al suo dominio, a meno che non provi che l'evento sia del tutto avulso dall'oggetto del controllo, oppure di aver fatto tutto ciò che era dovuto e possibile per evitare il danno.

Dai titoli scaduti al peculato: gli esempi

Gli esempi di Furlan sono più vari di quanto si immagini, e conviene seguirli dal più lieve al più grave. Si parte dai titoli di polizia. Tra i compiti del security manager c'è quello di verificarne la validità: se una guardia svolge servizio con i decreti scaduti, viene perseguita per la contravvenzione punita dall'art. 140 del TULPS, e in concorso viene punito anche il security manager, sul quale incombe l'obbligo di monitorare le scadenze dei decreti prima di impiegare il personale nei servizi operativi.

Si sale di gravità. In una sala conta, alcune guardie si appropriano nel tempo di piccole somme appartenenti a diversi istituti di credito. Quando un direttore di banca scopre l'ammanco e sporge denuncia, le guardie finiscono a giudizio per peculato, e insieme a loro il security manager, accusato di aver omesso di predisporre un sistema di cautele capace di far emergere quei comportamenti. In un altro caso, una guardia viene condannata per concussione per aver abusato del ruolo di capo servizio, ottenendo indebitamente da una collega prestazioni sessuali in cambio di turni di favore: il security manager è stato condannato per favoreggiamento perché, pur informato dalla dipendente, aveva minimizzato l'accaduto ritenendo la donna accondiscendente.

Anche quando la guardia è in buona fede

Si potrebbe pensare che, se la guardia agisce senza dolo, il quadro cambi. Non è così.

L'esempio è quello di una guardia impegnata nell'antitaccheggio di un centro commerciale a bordo di un segway in dotazione all'istituto, che investe una persona procurandole gravi ferite. Il titolare dell'istituto viene condannato in concorso con la guardia per lesioni personali colpose, perché dalle indagini emerge che la guardia non aveva mai svolto un corso di formazione sulla guida di quel mezzo e che il veicolo non era nemmeno omologato per circolare in luoghi aperti al pubblico. La buona fede dell'operatore, insomma, non cancella la falla organizzativa a monte.

L'unica via d'uscita

Se il filo conduttore sembra essere "il security manager risponde quasi sempre", la risposta di Furlan è più precisa. Il professionista della security può liberarsi dalla responsabilità legata alla sua posizione di garanzia solo a una condizione: provare che, pur avendo fatto tutto ciò che la norma e le circostanze richiedevano, l'evento non avrebbe comunque potuto essere impedito. È il caso dell'imprevedibilità del comportamento della guardia, dell'evento fortuito o del caso eccezionale.

La lezione è chiara. In vigilanza privata la responsabilità di chi guida la security non si esaurisce nelle proprie azioni, ma si misura sulla capacità di prevenire quelle degli altri. Controlli, formazione e procedure non sono adempimenti formali: sono, molto concretamente, ciò che distingue chi ha fatto il proprio dovere da chi finisce a giudizio insieme al proprio personale.

L'intervista integrale all'Avv. Paolo Furlan è pubblicata su Vigilanza Privata Online.

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