Sicurezza

Se la guardia giurata commette un reato, ne risponde anche il security manager?

Una sola frase del codice penale spiega come chi dirige la sicurezza di un istituto di vigilanza possa finire a processo per un reato commesso da una sua guardia. L'Avv. Paolo Furlan, di San Giorgio, racconta fin dove arriva la responsabilità del security manager, e la sola condizione che permette di liberarsene.

09/05/2024 5 visualizzazioni 6 min lettura Sicurezza
Se la guardia giurata commette un reato, ne risponde anche il security manager?

«Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.» È una frase sola, il secondo comma dell'articolo 40 del codice penale, e basta a spiegare come chi dirige la sicurezza di un istituto di vigilanza possa ritrovarsi imputato per un reato che ha commesso qualcun altro.

A prima vista sembra impossibile. La Costituzione, all'articolo 27, stabilisce che la responsabilità penale è personale; e lo stesso articolo 40, al primo comma, ricorda che nessuno può essere punito per un fatto di reato se l'evento non è conseguenza della sua azione o della sua omissione. Ognuno risponde di ciò che fa, verrebbe da concludere. Poi si legge il comma successivo, e la prospettiva si rovescia.

Se una guardia giurata commette un reato mentre è in servizio, insomma, chi la coordina può finire a giudizio insieme a lei? Se lo è chiesto l'avvocato Paolo Furlan, CTO di San Giorgio, in un'intervista su Vigilanza Privata Online, e la sua risposta è meno rassicurante di quanto molti si aspetterebbero.

Una figura scritta nella norma

Prima di capire di che cosa può rispondere, conviene chiarire chi sia. Nella vigilanza privata il security manager non è un'etichetta che l'azienda si dà da sola: nasce da un obbligo di legge. L'Allegato B del D.M. 269/2010 prevede che, negli istituti che operano con livello dimensionale 4 e ambiti territoriali 4 e 5, almeno uno tra il titolare della licenza (ex art. 134 del TULPS), l'institore e il direttore tecnico possieda il profilo professionale della UNI 10459, assumendo funzioni e responsabilità del professionista della security per conto dell'azienda. È lui, nel linguaggio di tutti i giorni, il security manager.

Una precisazione per evitare equivoci: qui si parla del professionista della security in ambito vigilanza privata, non del security manager aziendale in senso tradizionale, dove entra in gioco un'altra cornice, quella del D.Lgs. 231/2001.

Tre fronti aperti nello stesso momento

Chi ricopre quel ruolo, spiega Furlan, si carica di responsabilità su più piani insieme. Il primo è civilistico e contrattuale, e discende dagli obblighi, generali e specifici, che il contratto con l'istituto gli mette sulle spalle. Il secondo lo lega direttamente all'autorità di pubblica sicurezza: è titolare di un'autorizzazione di polizia ai sensi dell'articolo 8 del TULPS, e questo lo vincola alle prescrizioni della P.S., al punto che un "abuso della persona autorizzata" può portare alla sospensione, se non alla revoca, del titolo. Il terzo è quello penale, che può scattare dalla violazione degli obblighi contenuti nelle leggi di pubblica sicurezza e ha natura di reati contravvenzionali.

Il comma che ribalta tutto

Si torna così alla frase da cui siamo partiti. Lo stesso articolo 40, subito dopo il comma che sembrava chiudere ogni discorso, dispone che non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. È il reato omissivo improprio, o commissivo mediante omissione: può essere attribuito a un "soggetto garante" che non ha compiuto l'azione legittimamente pretesa e che, compiendola, avrebbe evitato il reato del terzo su cui grava la sua posizione di garanzia.

C'è però un paletto. Questa responsabilità scatta solo se esiste un vero obbligo giuridico di impedire l'evento, un obbligo che deve avere una fonte precisa: un contratto, una legge, un regolamento, un ordine dell'autorità. E il security manager, osserva Furlan, in quella posizione ci sta in pieno, perché il controllo sulle guardie dell'istituto gli deriva sia dalla funzione contrattuale sia dal regolamento dell'istituto approvato dal Questore. Da qui una conseguenza netta: potrà essere chiamato a rispondere penalmente del reato commesso in servizio dalle guardie sottoposte al suo dominio, salvo che riesca a dimostrare una tra due cose: che l'evento fosse del tutto estraneo all'oggetto del suo controllo, oppure che avesse fatto tutto ciò che era dovuto e possibile per evitare il danno.

Quattro casi, dal decreto scaduto al segway

Gli esempi che Furlan mette in fila dicono più di qualsiasi definizione, e conviene seguirli dal più lieve al più grave.

Si comincia da una banalità apparente, i titoli di polizia. Verificarne la validità è compito del security manager: se una guardia lavora con i decreti scaduti scatta la contravvenzione dell'articolo 140 del TULPS, e in concorso ne risponde anche lui, che aveva l'obbligo di monitorare quelle scadenze prima di impiegare il personale in servizio.

Si sale di livello con una sala conta. Alcune guardie, nel tempo, si appropriano di piccole somme appartenenti a diversi istituti di credito; quando un direttore di banca scopre l'ammanco e sporge denuncia, finiscono a processo per peculato, e con loro il security manager, accusato di non aver predisposto un sistema di cautele capace di far emergere quei comportamenti.

Il terzo caso è più sgradevole. Una guardia con il ruolo di capo servizio viene condannata per concussione per aver ottenuto da una collega prestazioni sessuali in cambio di turni di favore; il security manager finisce condannato per favoreggiamento, perché pur informato dalla dipendente aveva minimizzato, convinto che la donna fosse accondiscendente.

E poi c'è il caso che spiazza di più, quello in cui la guardia è in perfetta buona fede. Durante un servizio antitaccheggio in un centro commerciale, un operatore a bordo di un segway in dotazione all'istituto investe una persona e la ferisce gravemente. A essere condannato in concorso è il titolare dell'istituto, per lesioni personali colpose: dalle indagini era emerso che quella guardia non aveva mai svolto un corso per guidare quel mezzo, e che il segway non era neppure omologato per circolare in luoghi aperti al pubblico. La buona fede dell'operatore non basta a cancellare una falla che stava a monte, nell'organizzazione.

Quando, e solo quando, ci si salva

Se a questo punto sembra che il security manager risponda comunque e sempre, la precisazione di Furlan pesa. Dalla responsabilità legata alla posizione di garanzia ci si libera a una condizione sola: dimostrare che, pur avendo fatto tutto ciò che la norma e le circostanze imponevano, quell'evento non si sarebbe comunque potuto impedire. È lo spazio stretto dell'imprevedibilità del comportamento della guardia, dell'evento fortuito, del caso eccezionale.

Che è poi il senso di quella frase del codice da cui siamo partiti. In vigilanza privata la responsabilità di chi guida la security non si esaurisce in ciò che fa di persona: si misura su quanto riesce a prevenire le azioni degli altri. I controlli sui titoli, la formazione del personale, le procedure di servizio non sono adempimenti da archiviare in un raccoglitore. Sono, alla lettera, ciò che separa chi ha fatto il proprio dovere da chi si ritrova imputato accanto alla propria guardia.

L'intervista integrale all'Avv. Paolo Furlan è pubblicata su Vigilanza Privata Online.

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